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Durc (articolo 11-bis). Arriva l'obbligo di presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) sia ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, con verifica periodica del documento, sia per la revoca in caso di mancata presentazione iniziale o annuale del documento stesso.
Enac (articolo 17, commi 33, 34 e 34-bis). Previsto che l'Enac possa destinare a spese per investimenti e ricerca finalizzate anche alla sicurezza la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti dello Stato, previa individuazione degli interventi dal ministero delle Infrastrutture e trasporti. Al fine, poi, di implementare gli investimenti infrastrutturali in favore di aeroporti nazionali con traffico superiore ai 10 milioni di passeggeri, si consente all'Enac la stipulazione di contratti di programma in deroga per l'introduzione di sistemi tariffari pluriennali adeguati agli standard europei in termini di costi, servizi e investimenti, graduando le modifiche tariffarie sino al necessario riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.
Enav (articolo 4-ter). Si autorizza (con la tecnica della partita di giro) una spesa di 9,6 milioni di euro, per il 2009, per la copertura dei costi sostenuti da Enav per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa. Per assicurare, poi, la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte di Enav sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca autorizzata, pure, una spesa di 8,8 milioni di euro per il 2009 e di 21,1 milioni di euro per il triennio 2010-2012. Per coprire tali spese, vengono soppresse alcune agevolazioni fiscali.
Energia meno cara e certificati verdi (articolo 3). Per famiglie e imprese. Previsto, infatti, che, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, il ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti, con decreto, misure che vincolino, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto - che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale - a offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità di settore. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale è fissato, con decreto dello Sviluppo economico, con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo, anche, un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente verificati dalla citata Autorità di settore sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti per la determinazione degli stessi costi per i corrispondenti periodi di competenza. Chiarito, poi, che l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente il gas naturale, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas. Spetterà all'Autorità per l'energia elettrica e il gas consentire un'efficiente gestione dei volumi del gas ceduto, adeguando, tra l'altro, la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali, e introducendo, pure, nelle tariffe di trasporto del gas naturale, misure di regressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo all'entrata in vigore della presente legge. Si dispone, poi, il riconoscimento del diritto all'emissione dei certificati verdi in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti agricoli, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Per tali impianto non si applica la norma sui diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione (d. lgs. 20/2007). La quota d'obbligo riferita all'immissione nel sistema elettrico nazionale di energia proveniente da fonti rinnovabili tiene conto, se necessario, dell'emissione dei predetti certificati verdi. Stabilita, infine, l'applicazione alle aziende elettriche distributrici con meno di 5mila punti di prelievo del regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui alla legge 10/1991. Sara l'Authority a definire criteri semplificati perla determinazione dei costi sostenuti per i servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali. La copertura dell'onere è posta a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
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